Contratti di collaborazione — Enti formativi
Vitacomoda opera come piattaforma digitale di promozione, matching e gestione contatti. Scegli Contratto A (privati), Contratto B (bandi pubblici) o entrambi: testo integrale, firma CAdES/PAdES e invio PEC.
Contratto A — Corsi privati a mercato
CONTRATTO A — Corsi privati a mercato
Contratto quadro di collaborazione per servizi di consulenza gestionale strategica, marketing, pubblicità, promozione digitale e gestione dei contatti relativi ad attività formative a mercato (corsi privati a pagamento).
Versione: 3.1 — data: Luglio 2026
TRA
Vitacomoda S.r.l.s., con sede legale in Terni (TR), Via Galileo Ferraris 8/A, CAP 05100, P.IVA/C.F. 01756370555, numero REA TR-375850, domicilio digitale/PEC vitacomoda@pec.it, in persona del legale rappresentante e Socio alla pari di Alessandro Quadrini, Ing. Dott. Raju Riccardo Felicetti (di seguito «Vitacomoda» o «Società»);
E
l'Ente Partner, identificato quale agenzia formativa accreditata, ente bilaterale, associazione datoriale o sindacale accreditata, organismo paritetico (tra quelli indicati nell'elenco degli organismi maggiormente rappresentativi aggiornato a Giugno 2026), università o altro organismo universitario, identificato dai dati anagrafici e fiscali inseriti in registrazione sulla piattaforma servizi.vitacomoda.it (di seguito «Ente» o «Ente Partner»);
congiuntamente, le «Parti».
Preambolo e dichiarazioni integrative
Le premesse che seguono costituiscono parte integrante, sostanziale e inderogabile del presente contratto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.
- A) Vitacomoda opera esclusivamente quale fornitore di servizi digitali di promozione, matching e gestione contatti, nonché di consulenza gestionale strategica, marketing, pubblicità e ottimizzazione dei flussi operativi, tramite la piattaforma
servizi.vitacomoda.it. Vitacomoda non è intermediario commerciale, agente di commercio, broker, ente attuatore della formazione, datore di lavoro, ente di somministrazione, subappaltatore o contraente principale. - B) Vitacomoda resta estranea ai rapporti contrattuali conclusi tra l'Ente Partner e gli utenti finali (allievi, aziende, privati). L'Ente è unico soggetto responsabile dell'erogazione formativa, della qualità didattica, degli attestati, degli accreditamenti, degli adempimenti legali, fiscali, previdenziali, assicurativi e di ogni obbligo derivante dalla normativa applicabile, incluso il D.Lgs. 81/2008 ove rilevante.
- C) I flussi economici gestiti tramite piattaforma costituiscono corrispettivo per i servizi pubblicitari, di visibilità, promozione, matching, gestione contatti e consulenza strategica forniti da Vitacomoda all'Ente Partner, e non corrispettivo per la prestazione formativa.
- D) I pagamenti degli allievi per i corsi a pagamento transitano in escrow soft sul conto Stripe della Piattaforma (mandato all'incasso senza rappresentanza). Il trasferimento della quota Ente avviene solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti pagati concordato per quel corso, entro la finestra di raccolta. Le somme transitate in nome e per conto dell'Ente Partner sono escluse dalla base imponibile IVA di Vitacomoda ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 D.P.R. 633/1972, ove applicabile.
Il presente Contratto A integra e completa i Termini e Condizioni della Piattaforma, il Mandato di intermediazione (Ente Partner) e la Privacy Policy Marketplace, che l'Ente dichiara di aver letto e accettato.
Articolo 1 — Valore delle premesse e degli allegati
1.1 Le premesse, gli allegati operativi per singolo corso e le schede pubblicate in piattaforma costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto.
1.2 In caso di contrasto tra il presente Contratto A e i Termini di Piattaforma, prevale il presente contratto per quanto attiene ai corsi privati a mercato; per le materie non regolate, restano applicabili i Termini.
Articolo 2 — Oggetto dei servizi e ruolo di Vitacomoda
2.1 Vitacomoda eroga all'Ente Partner servizi informatici e digitali di marketing, pubblicità, posizionamento SEO, promozione commerciale, matching tra domanda e offerta formativa, raccolta e gestione dei contatti e consulenza gestionale per l'ottimizzazione del flusso commerciale e la raccolta iscrizioni ai corsi privati a mercato pubblicati in piattaforma.
2.2 Vitacomoda non assume in alcun modo l'erogazione formativa, la qualità didattica, la progettazione dei percorsi, l'accreditamento, la certificazione degli attestati, la verifica dei requisiti di accesso degli allievi né obblighi sostitutivi dell'Ente verso allievi, aziende o autorità.
2.3 Il contratto di formazione si perfeziona esclusivamente tra l'utente finale (allievo, azienda o privato) e l'Ente Partner, unico responsabile dell'erogazione, degli attestati, degli adempimenti legali, fiscali, previdenziali, assicurativi e di ogni rapporto diretto con gli allievi e con i terzi.
2.4 Vitacomoda svolge attività di marketing, promozione e raccolta iscrizioni con obbligo di mezzi e non di risultato: non garantisce il raggiungimento del numero minimo di allievi né l'esito commerciale. L'Ente riconosce che il valore del servizio consiste nell'accesso agli strumenti tecnologici, alla visibilità e alla rete di contatti della piattaforma.
Articolo 2-bis — Scheda corso, minimo e massimo allievi
2-bis.1 Per ciascun corso a pagamento pubblicato in piattaforma, l'Ente indica e conferma obbligatoriamente, prima della pubblicazione: numero minimo e numero massimo di partecipanti, prezzo, date previste e ogni altro dato della scheda corso.
2-bis.2 La scheda corso pubblicata costituisce allegato contrattuale del presente Contratto A per quel singolo corso. Il massimo partecipanti deve essere uguale o superiore al minimo.
2-bis.3 La classe si considera avviabile solo se, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del corso in piattaforma, il numero di iscrizioni in stato pagato è almeno pari al minimo concordato.
2-bis.4 Se il minimo è raggiunto prima della scadenza dei 60 giorni, la classe è avviabile immediatamente e Vitacomoda può procedere al rilascio della quota Ente senza attendere il termine dei 60 giorni.
2-bis.5 Se al termine dei 60 giorni il minimo non è raggiunto, il corso non parte: Vitacomoda rimborsa gli allievi pagati dall'escrow di piattaforma e nessuna fee definitiva né quota Ente matura su quelle iscrizioni rimborsate. Eventuali proroghe della finestra di raccolta richiedono accordo espresso tra le Parti tracciato in piattaforma.
Articolo 3 — Regime fiscale, escrow Stripe e fatturazione
3.1 L'Ente Partner conferisce a Vitacomoda mandato all'incasso senza rappresentanza ai sensi degli artt. 1703 e 1705 c.c., limitatamente all'incasso delle somme corrisposte dagli allievi per i corsi a pagamento pubblicati in piattaforma.
3.2 All'atto del pagamento dell'allievo, l'intero importo resta in custodia temporanea (escrow soft) sul conto Stripe di Vitacomoda. Non avviene alcun trasferimento automatico all'Ente al solo momento dell'iscrizione/pagamento.
3.3 Al raggiungimento del minimo di iscritti pagati (art. 2-bis), Vitacomoda trattiene la Fee del 30% (trenta per cento) sull'importo lordo di ciascuna iscrizione pagata e accredita il restante 70% (settanta per cento) come quota Ente sul saldo interno di piattaforma (fondi sempre sul conto Stripe Vitacomoda). La liquidazione all'Ente avviene successivamente mediante bonifico sull'IBAN indicato dall'Ente, secondo le procedure di piattaforma, salvo blocco amministrativo per contestazioni o chargeback.
3.4 Le somme incassate per conto dell'Ente (quota 70%) sono escluse dalla base imponibile IVA di Vitacomoda ex art. 15, comma 1, n. 3 D.P.R. 633/1972, ove applicabile.
3.5 L'Ente Partner emette fattura elettronica al 100% dell'importo verso l'allievo per la prestazione formativa, nei termini di legge, solo dopo l'avvio della classe (minimo raggiunto) e secondo il proprio regime fiscale.
3.6 Vitacomoda emette fattura elettronica all'Ente Partner per la Fee del 30% sulle iscrizioni per le quali la fee è maturata (minimo raggiunto e nessun rimborso da mancato avvio), maggiorata di IVA ove dovuta.
3.7 In caso di mancato raggiungimento del minimo entro 60 giorni, i rimborsi agli allievi sono eseguiti da Vitacomoda dall'escrow di piattaforma; l'Ente non ha diritto alla quota 70% su tali iscrizioni.
Articolo 4 — Garanzie, dichiarazioni e assicurazione obbligatoria
4.1 L'Ente Partner dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere tutti i requisiti di legge, gli accreditamenti, le autorizzazioni e le certificazioni necessari per l'erogazione dei corsi privati promossi in piattaforma, nonché di mantenere in essere una polizza di responsabilità civile professionale e/o verso terzi con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00), esibibile entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Vitacomoda.
4.2 L'Ente garantisce la veridicità, completezza e aggiornamento dei dati, documenti e dichiarazioni forniti in fase di registrazione e per ciascun corso pubblicato.
4.3 Vitacomoda effettua esclusivamente controlli formali e tecnici sui documenti caricati; non assume alcun controllo sostanziale sulla liceità, veridicità o adeguatezza delle dichiarazioni e delle coperture assicurative dell'Ente.
4.4 In caso di carenza, sospensione o revoca degli accreditamenti o delle coperture assicurative, l'Ente ne informa immediatamente Vitacomoda e sospende la pubblicazione dei corsi interessati fino al ripristino.
Articolo 5 — Manleva «Scudo istituzionale totale»
5.1 L'Ente Partner manleva, difende e tiene indenne Vitacomoda, i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni pretesa, azione, sanzione amministrativa o penale, obbligo pecuniario, richiesta di risarcimento o costo derivante, direttamente o indirettamente, da: erogazione o mancata erogazione dei corsi; vizi, difetti o ritardi della prestazione formativa; violazioni normative, regolamentari o contrattuali; carenze o insufficienze assicurative; trattamento dei dati personali successivo alla trasmissione dei nominativi all'Ente; rapporti diretti dell'Ente con allievi, aziende, enti pubblici o terzi.
5.2 La manleva opera verso qualsiasi autorità o soggetto, inclusi a titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Garante per la protezione dei dati personali, Regioni, Province, Comuni e Procure della Repubblica.
5.3 L'Ente si impegna a collaborare tempestivamente con Vitacomoda fornendo documentazione, chiarimenti e assistenza in caso di contestazioni, ispezioni, accertamenti o procedimenti avviati da terzi o autorità.
Articolo 6 — Rivalsa coatta e accordo «Zero costi»
6.1 Qualora Vitacomoda venga chiamata in causa, citata, sanzionata o comunque coinvolta in procedimenti per fatti, omissioni o violazioni imputabili all'Ente Partner, quest'ultimo subentra di pieno diritto negli obblighi di pagamento e risarcimento e si obbliga a manlevare Vitacomoda integralmente.
6.2 Ai sensi dell'accordo «Zero costi», l'Ente versa a Vitacomoda, su semplice richiesta scritta, l'importo necessario a coprire sanzioni, multe, restituzioni, spese legali, onorari di avvocati, consulenti, periti e spese processuali con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze di pagamento o alle scadenze processuali.
6.3 La rivalsa e l'accordo «Zero costi» coprono anche le spese di viaggio, pernottamento, vitto e trasferte documentate sostenute da Vitacomoda per partecipare a udienze, ispezioni o incontri connesi a fatti imputabili all'Ente.
6.4 Vitacomoda potrà compensare gli importi dovuti dall'Ente con somme da trasferire all'Ente tramite Stripe Connect, nei limiti di legge e del contratto.
Articolo 7 — Anti-bypass e penale
7.1 L'Ente Partner riconosce che il valore principale del servizio di Vitacomoda consiste nell'accesso alla rete di contatti, alla visibilità e agli strumenti tecnologici della piattaforma. Pertanto, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'ultima trattativa, richiesta di iscrizione, contatto o pagamento tracciato in piattaforma relativo a un medesimo allievo, azienda o prospect:
- è vietato aggirare la piattaforma instaurando rapporti diretti per corsi analoghi o sostitutivi;
- è vietato sollecitare attivamente o passivamente ordini, iscrizioni o pagamenti al di fuori della piattaforma per contatti acquisiti tramite Vitacomoda;
- è vietato condividere recapiti diretti (email, telefono, profili social) nei messaggi o nelle schede corso al fine di eludere la piattaforma, riconoscendo che il sistema potrà oscurarli automaticamente.
7.2 Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di violazione accertata o tentata della presente clausola, l'Ente Partner corrisponde a Vitacomoda una penale convenzionale di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna violazione, oltre al rimborso delle spese legali, investigative e amministrative sostenute per l'accertamento, salvo il maggior danno e ferma la facoltà di richiedere provvedimenti inibitori o cautelari.
7.3 Vitacomoda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'account dell'Ente, recedere dal contratto senza preavviso e recuperare la fee del 30% sul valore dei corsi conclusi al di fuori della piattaforma nel periodo di vigenza della clausola anti-bypass.
7.4 La clausola anti-bypass sopravvive alla cessazione del contratto per il periodo residuo.
Articolo 8 — Durata, recesso e risoluzione
8.1 Il presente contratto produce efficacia dalla data di firma bilaterale e resta valido fino a recesso di una delle Parti, salvo diversa indicazione in piattaforma.
8.2 Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni inviato via PEC all'indirizzo della controparte, fermo restando l'obbligo di completare i corsi privati già avviati e di corrispondere le fee maturate.
8.3 Vitacomoda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di violazione degli artt. 3, 4 o 7, false dichiarazioni sui requisiti o accreditamenti, condotte lesive della reputazione di Vitacomoda o gravi inadempienze dell'Ente.
8.4 La risoluzione non pregiudica i diritti maturati, le obbligazioni di manleva, rivalsa, anti-bypass e penale già sorte.
Articolo 9 — Legge applicabile, foro e comunicazioni
9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
9.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Terni, salvo il foro inderogabile del consumatore ove applicabile.
9.3 Le comunicazioni ufficiali tra le Parti avvengono tramite PEC, la piattaforma o l'indirizzo servizi@vitacomoda.it (cortesia non sostitutiva della PEC).
Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
L'Ente Partner, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di averne letto attentamente il contenuto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2 (estranietà di Vitacomoda, obbligo di mezzi sul marketing e responsabilità esclusiva dell'Ente), art. 2-bis (scheda corso, minimo/massimo, finestra 60 giorni, rimborso se classe non parte), art. 3 (escrow Stripe, fee 30%, rilascio 70% solo al minimo), art. 4 (assicurazione RC € 2.000.000,00 e dichiarazioni), art. 5 (manleva «Scudo istituzionale totale»), art. 6 (rivalsa coatta e accordo «Zero costi» con anticipo 10 giorni), art. 7 (anti-bypass 24 mesi e penale € 10.000,00), art. 8 (recesso e risoluzione ex art. 1456 c.c.), art. 9 (foro esclusivo).
Firma richiesta in formato CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf firmato digitalmente) e invio PEC a vitacomoda@pec.it (con copia di cortesia a servizi@vitacomoda.it).
Contratto B — Corsi finanziati da bandi pubblici/FSE+/regionali
CONTRATTO B — Corsi finanziati da bandi pubblici / FSE+
Contratto quadro di collaborazione per servizi di consulenza gestionale strategica, marketing, pubblicità, promozione digitale e gestione dei contatti relativi ad attività formative finanziate da bandi pubblici, FSE+, fondi regionali o nazionali.
Versione: 2.2 — data: Luglio 2026
TRA
Vitacomoda S.r.l.s., con sede legale in Terni (TR), Via Galileo Ferraris 8/A, CAP 05100, P.IVA/C.F. 01756370555, numero REA TR-375850, domicilio digitale/PEC vitacomoda@pec.it, in persona del legale rappresentante e Socio alla pari di Alessandro Quadrini, Ing. Dott. Raju Riccardo Felicetti (di seguito «Vitacomoda» o «Società»);
E
l'Ente Partner, identificato quale agenzia formativa accreditata presso la propria Regione o ente competente, ente bilaterale, associazione datoriale o sindacale accreditata, organismo paritetico (tra quelli indicati nell'elenco degli organismi maggiormente rappresentativi aggiornato a Giugno 2026), università o altro organismo universitario, identificato dai dati anagrafici, fiscali e di accreditamento inseriti in registrazione sulla piattaforma servizi.vitacomoda.it (di seguito «Ente» o «Ente Partner»);
congiuntamente, le «Parti».
Preambolo e dichiarazioni integrative
Le premesse che seguono costituiscono parte integrante, sostanziale e inderogabile del presente contratto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.
- A) Vitacomoda opera esclusivamente quale fornitore di servizi digitali di promozione, matching e gestione contatti, nonché di consulenza gestionale strategica, marketing, SEO, pubblicità e promozione digitale, tramite la piattaforma
servizi.vitacomoda.it. Vitacomoda non è intermediario commerciale, soggetto attuatore, capofila, partner di rete, beneficiario o rendicontante dei bandi pubblici. - B) L'Ente Partner è soggetto autonomo titolare dei requisiti, degli accreditamenti regionali o nazionali e delle autorizzazioni necessarie per l'accesso, l'erogazione, la rendicontazione e la chiusura dei percorsi formativi finanziati.
- C) Vitacomoda resta estranea all'erogazione didattica, ai registri d'aula, alle piattaforme regionali o ministeriali di rendicontazione, alle verifiche degli enti erogatori e a ogni decisione su ammissione, erogazione, revoca o definanziamento dei fondi pubblici.
- D) I flussi economici gestiti tramite piattaforma costituiscono corrispettivo per servizi pubblicitari, di visibilità, promozione, matching e gestione contatti forniti da Vitacomoda all'Ente Partner, regolati con mandato all'incasso senza rappresentanza e Stripe Connect; le somme transitate in nome e per conto dell'Ente sono escluse dalla base imponibile IVA di Vitacomoda ex art. 15, comma 1, n. 3 D.P.R. 633/1972, ove applicabile.
Il presente Contratto B integra e completa i Termini e Condizioni della Piattaforma, il Mandato di intermediazione (Ente Partner) e la Privacy Policy Marketplace, che l'Ente dichiara di aver letto e accettato.
Articolo 1 — Valore delle premesse e degli allegati
1.1 Le premesse, gli allegati operativi per singolo corso finanziato, le schede bando e i dati inseriti in piattaforma costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto.
1.2 Il nome, i riferimenti normativi e gli obblighi specifici del bando pubblico sono indicati nell'allegato operativo per singolo corso o nel campo dedicato in piattaforma, e non nel presente contratto quadro.
Articolo 2 — Oggetto e perfetta estraneità di Vitacomoda
2.1 Vitacomoda mette a disposizione dell'Ente Partner strumenti tecnologici, di marketing e di promozione digitale per pubblicizzare corsi finanziati da bandi pubblici, FSE+, fondi regionali o nazionali e raccogliere candidature, iscrizioni e contatti di potenziali partecipanti.
2.2 La gestione burocratica, l'istruttoria delle domande, il caricamento dei dati su portali regionali o ministeriali, il rispetto dei requisiti e delle scadenze dei bandi, l'erogazione didattica, la certificazione, la rendicontazione e gli adempimenti assicurativi restano ad esclusivo carico dell'Ente Partner.
2.3 Vitacomoda non risponde della legalità, conformità, ammissibilità o esito delle domande di finanziamento, né delle decisioni degli enti erogatori (Regioni, Agenzie, Ministeri, organismi paritetici o enti bilaterali) in merito ad approvazioni, revoche, sospensioni, definanziamenti o restituzioni di fondi.
2.4 Il contratto formativo e/o il rapporto con l'ente finanziatore si perfezionano esclusivamente tra l'Ente Partner e i destinatari della prestazione o gli enti pubblici competenti; Vitacomoda non assume obbligazioni sostitutive dell'Ente.
Articolo 3 — Corrispettivo, regime fiscale e adempimenti
3.1 La Fee spettante a Vitacomoda è fissata nella misura del 30% (trenta per cento) sulla quota o sul valore economico per ciascun partecipante iscritto, confermato e/o instradato tramite piattaforma, secondo le regole operative di piattaforma e l'allegato del singolo corso.
3.2 Ove il flusso di pagamento transiti in piattaforma, l'Ente conferisce a Vitacomoda mandato all'incasso senza rappresentanza e la fee del 30% è trattenuta automaticamente tramite split payment Stripe Connect.
3.3 L'Ente Partner resta unico responsabile della rendicontazione fiscale, della fatturazione al 100% (cento per cento) verso enti finanziatori, aziende, allievi o altri soggetti pagatori, e degli adempimenti previdenziali, assicurativi e di legge connessi all'attività formativa finanziata.
3.4 Vitacomoda emette fattura elettronica all'Ente Partner esclusivamente per la propria fee del 30%, maggiorata di IVA ove dovuta.
3.5 In caso di definanziamento, revoca del bando o mancato erogazione dei fondi pubblici per cause non imputabili a Vitacomoda, restano comunque dovute le fee maturate per i servizi promozionali e di gestione contatti già erogati, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 4 — Obblighi specifici su bandi pubblici
4.1 L'Ente Partner garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, la veridicità degli accreditamenti, l'idoneità dei corsi al bando dichiarato in piattaforma, la conformità delle schede pubblicate ai requisiti dell'avviso pubblico e l'aggiornamento tempestivo di ogni variazione rilevante.
4.2 Piattaforme pubbliche, registri e log: spetta esclusivamente all'Ente Partner inserire, gestire, aggiornare e rendicontare i dati su portali regionali, ministeriali, sistemi FSE+, piattaforme degli enti bilaterali o paritetici e ogni altro sistema obbligatorio; estrarre e conservare i registri d'aula; garantire la tracciabilità e l'inalterabilità dei log FAD (formazione a distanza) secondo i requisiti del bando e della normativa applicabile.
4.3 Assicurazione: l'Ente mantiene polizza RC professionale e/o verso terzi, nonché coperture INAIL ove richieste dal bando, con massimali congrui e comunque non inferiori a € 2.000.000,00 (due milioni/00), fornendo prova entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Vitacomoda.
4.4 Avvio e conclusione corsi: l'Ente garantisce l'avvio regolare dei corsi finanziati nei termini del bando, la completezza della documentazione amministrativa e la chiusura nei termini previsti, assumendo ogni conseguenza derivante da ritardi, mancato avvio, annullamenti o omissioni rendicontative.
4.5 Dati e privacy: l'Ente è titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei discenti e dei dati trasmessi per l'erogazione formativa e la rendicontazione; Vitacomoda tratta i dati esclusivamente per finalità di promozione, matching, gestione contatti e fatturazione della propria fee.
4.6 Il nome e i riferimenti del bando (codice avviso, ente erogatore, scadenze, requisiti di accesso) sono indicati nell'allegato operativo per singolo corso o nel campo dedicato in piattaforma, e non nel presente contratto quadro.
Articolo 5 — Iper-manleva «Scudo istituzionale»
5.1 L'Ente Partner manleva, difende e tiene indenne Vitacomoda, i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni pretesa, azione, sanzione, obbligo di restituzione di fondi pubblici, danno patrimoniale o obbligo pecuniario derivante da: mancato avvio o annullamento ingiustificato dei corsi; errori, omissioni o falsificazioni su registri d'aula e log FAD; revoche, sospensioni o definanziamenti per colpa dell'Ente; false dichiarazioni su accreditamenti, requisiti o idoneità al bando; inadempimenti rendicontativi; trattamento illecito o non conforme dei dati dei discenti; rapporti diretti dell'Ente con enti erogatori, allievi o terzi.
5.2 La iper-manleva opera verso qualsiasi autorità o soggetto, inclusi a titolo esemplificativo: Regioni, Province, Comuni, Agenzie per la Cohesion Territoriale, Ministeri, INL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, organismi paritetici, enti bilaterali e Procure della Repubblica.
5.3 L'Ente si impegna a informare tempestivamente Vitacomoda di ogni contestazione, revoca, ispezione, audit o procedimento avviato da enti erogatori o autorità in relazione ai corsi promossi tramite piattaforma.
Articolo 6 — Rivalsa integrale e accordo «Zero costi»
6.1 Qualora Vitacomoda venga chiamata in causa, citata, sanzionata o coinvolta in procedimenti per fatti imputabili all'Ente Partner, quest'ultimo risarcisce e manleva Vitacomoda integralmente, subentrando di pieno diritto negli obblighi di pagamento.
6.2 Ai sensi dell'accordo «Zero costi», l'Ente versa a Vitacomoda, su semplice richiesta scritta, l'importo necessario a coprire sanzioni, multe, restituzioni di fondi pubblici, spese legali, onorari di avvocati, consulenti, periti e spese processuali con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze di pagamento o alle scadenze processuali.
6.3 La rivalsa copre anche le spese logistiche documentate di trasferta (viaggio, pernottamento, vitto) sostenute da Vitacomoda per partecipare a udienze, ispezioni, audit o incontri con enti erogatori connessi a fatti imputabili all'Ente.
6.4 Vitacomoda potrà compensare gli importi dovuti dall'Ente con somme da trasferire all'Ente tramite Stripe Connect, nei limiti di legge e del contratto.
Articolo 7 — Anti-bypass e penale
7.1 Per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'ultimo contatto, candidatura, iscrizione o trattativa tracciata in piattaforma relativa a un medesimo allievo, azienda, ente o prospect, l'Ente Partner si impegna a non aggirare la piattaforma instaurando rapporti diretti per corsi finanziati analoghi o sostitutivi acquisiti tramite Vitacomoda.
7.2 Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di violazione accertata o tentata, nonché in presenza di episodi gravi quali mancato avvio ingiustificato del corso, revoche per colpa dell'Ente, false dichiarazioni su accreditamenti o bypass della piattaforma, l'Ente corrisponde a Vitacomoda una penale convenzionale di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun episodio grave, cumulabile con gli obblighi di manleva e rivalsa e salvo il maggior danno.
7.3 Vitacomoda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'account dell'Ente, recedere dal contratto senza preavviso e recuperare la fee del 30% sul valore dei corsi conclusi al di fuori della piattaforma nel periodo di vigenza della clausola anti-bypass.
7.4 La clausola anti-bypass sopravvive alla cessazione del contratto per il periodo residuo.
Articolo 8 — Durata, recesso e risoluzione
8.1 Il presente contratto produce efficacia dalla data di firma bilaterale e resta valido fino a recesso di una delle Parti, salvo diversa indicazione in piattaforma.
8.2 Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni inviato via PEC, fermo restando l'obbligo di completare i corsi finanziati già avviati e di corrispondere le fee maturate.
8.3 Vitacomoda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di violazione degli artt. 3, 4 o 7, false dichiarazioni su accreditamenti o idoneità al bando, gravi omissioni rendicontative, carenze assicurative o indagini penali a carico dell'Ente connesse all'attività formativa.
8.4 La risoluzione non pregiudica i diritti maturati, le obbligazioni di iper-manleva, rivalsa, anti-bypass e penale già sorte.
Articolo 9 — Legge applicabile, foro e comunicazioni
9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
9.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Terni, salvo il foro inderogabile del consumatore ove applicabile.
9.3 Le comunicazioni ufficiali tra le Parti avvengono tramite PEC, la piattaforma o l'indirizzo servizi@vitacomoda.it (cortesia non sostitutiva della PEC).
Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
L'Ente Partner, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di averne letto attentamente il contenuto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2 (estranietà di Vitacomoda e decisioni degli enti erogatori), art. 3 (regime fiscale e fee del 30%), art. 4 (obblighi su bandi pubblici, piattaforme, registri, log FAD e assicurazione RC € 2.000.000,00), art. 5 (iper-manleva «Scudo istituzionale»), art. 6 (rivalsa integrale e accordo «Zero costi» con anticipo 10 giorni), art. 7 (anti-bypass 24 mesi e penale € 10.000,00), art. 8 (recesso e risoluzione ex art. 1456 c.c.), art. 9 (foro esclusivo).
Firma richiesta in formato CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf firmato digitalmente) e invio PEC a vitacomoda@pec.it (con copia di cortesia a servizi@vitacomoda.it).
Accedi come ente formativo per firmare il contratto.
