Contratto di collaborazione — Enti formativi
Vitacomoda è solo intermediaria tecnica. L’ente (agenzia, bilaterale o associazione) è responsabile della formazione, assicurato, manleva Vitacomoda e accetta la penale in caso di inadempienza (anche su corsi Bando Gol).
[…] richiedono dati di Vitacomoda S.r.l.
Contratto di collaborazione — Vitacomoda e Ente formativo
Versione: 1.1 — data: [data]
Tra:
(a) Vitacomoda S.r.l., con sede legale in [indirizzo], P.IVA [numero], in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito «Vitacomoda»);
e
(b) l’Ente formativo iscritto alla Piattaforma quale agenzia formativa accreditata, ente bilaterale per la formazione o associazione formativa, identificato dai dati anagrafici e fiscali forniti in registrazione (di seguito «Ente»);
congiuntamente, le «Parti».
Articolo 1 — Natura del rapporto: Vitacomoda esclusivamente intermediaria
1.1 Vitacomoda agisce esclusivamente quale intermediaria tecnica tramite la piattaforma servizi.vitacomoda.it, senza assumere l’erogazione della formazione, la qualità didattica, gli adempimenti degli enti finanziatori regionali né obblighi sostitutivi dell’Ente.
1.2 Vitacomoda mette a disposizione dell’Ente strumenti di intermediazione per: (i) richieste di preventivo da aziende clienti in materia di formazione; (ii) catalogo corsi a pagamento e/o finanziati con Bando Gol regionale; (iii) raccolta iscrizioni di allievi/discenti e, ove previsto, incasso tramite Stripe Connect.
1.3 Il presente Contratto integra i Termini e Condizioni e il Mandato di intermediazione accettato dall’Ente, con specificazione delle regole per i servizi di formazione.
1.4 Il contratto di formazione (contenuti, accreditamento, adempimenti Gol, assicurazioni, responsabilità verso allievi e autorità) resta esclusivamente tra Ente e destinatari della prestazione; Vitacomoda non è parte di tale rapporto sostanziale.
Articolo 2 — Ruolo delle Parti e visibilità verso gli allievi
2.1 L’Ente è unico responsabile dell’erogazione formativa, dell’accreditamento, del rispetto dei bandi regionali (incluso Bando Gol) e di ogni obbligo assicurativo e di legge.
2.2 Le percentuali di commissione e ogni ripartizione economica tra Vitacomoda e l’Ente non sono mostrate agli allievi, che vedono solo la quota di iscrizione o l’accesso tramite agevolazione (es. Bando Gol).
2.3 Nominativi degli allievi: dati identificativi del discente trasmessi all’Ente solo dopo firma bilaterale del presente Contratto (firma digitale Ente + PEC + controfirma Vitacomoda). Prima: solo conteggi e residenza (Regione/Provincia/Comune) per rerouting.
2.4 Firma: firma digitale semplice in piattaforma, invio PEC del contratto firmato all’Ente e a Vitacomoda, controfirma Vitacomoda in piattaforma.
Articolo 3 — Corrispettivo Vitacomoda (commissione piattaforma)
3.1 Commissione pari al 30% su: preventivi formazione (lordo pagato); corsi a pagamento (30% su netto + IVA per allievo confermato/pagato); corsi Bando Gol (stessa regola per partecipante iscritto e confermato in piattaforma).
3.2 Trattenuta tramite Stripe Connect; fattura elettronica commissioni a Vitacomoda; fatturazione prestazione formativa a carico dell’Ente verso i propri clienti/allievi.
Articolo 4 — Catalogo corsi e allegato Bando Gol
4.1 L’Ente pubblica corsi con durata, modalità, date e minimo partecipanti.
4.2 Per corsi Bando Gol, l’Ente sottoscrive l’allegato operativo per corso, richiamando il presente Contratto (in particolare artt. 1, 6, 7 e 8).
4.3 Annullamento con preavviso: possibile reindirizzamento allievi ad altri enti nella stessa Regione, Provincia e Comune di residenza.
Articolo 5 — Obblighi dell’Ente e assicurazione obbligatoria
5.1 L’Ente garantisce veridicità di accreditamenti, idoneità al Bando Gol ove dichiarato, dati fiscali e informazioni sui corsi.
5.2 Assicurazione: l’Ente dichiara e mantenga per tutta la durata del Contratto una copertura assicurativa adeguata (polizza di responsabilità civile professionale e/o verso terzi e, ove richiesto dalla legge o dal bando, coperture specifiche per l’erogazione di corsi finanziati), con massimali congrui all’attività e alla Regione di riferimento. L’Ente fornisce prova della polizza su richiesta di Vitacomoda entro 5 giorni lavorativi.
5.3 L’Ente non sollecita bypass della Piattaforma per 24 mesi dall’ultima trattativa, pena i Termini e l’art. 7.
5.4 L’Ente collabora con Vitacomoda su pagamenti, chargeback, verifiche degli enti finanziatori e autorità.
Articolo 6 — Manleva e esonero di responsabilità di Vitacomoda
6.1 Fin da subito, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Ente manleva, tiene indenne e garantisce Vitacomoda, i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni pretesa, azione, procedimento, responsabilità, danno, sanzione, penale, obbligo pecuniario o di altra natura (civile, amministrativa, penale, tributaria, previdenziale, assicurativa, sanzionatoria o di qualsiasi altro tipo) proposta o derivante da:
- erogazione o mancata erogazione dei corsi e dei servizi formativi dell’Ente;
- inadempimenti, ritardi, annullamenti, modifiche date, vizi o difetti della prestazione formativa;
- violazioni di bandi regionali, incluso il Bando Gol, o di obblighi verso allievi, aziende, enti finanziatori o autorità;
- mancata o insufficiente copertura assicurativa dell’Ente;
- trattamento dati personali effettuato dall’Ente dopo la trasmissione dei nominativi;
- qualsiasi rapporto diretto o indiretto tra Ente, allievi, aziende clienti e terzi, anche se facilitato dalla Piattaforma.
6.2 Vitacomoda non risponde della qualità, conformità, legalità o tempestività della formazione, né delle decisioni degli enti erogatori dei fondi regionali. Ogni obbligo restitutivo, risarcitorio o sanzionatorio gravante sull’attività formativa è a carico esclusivo dell’Ente.
6.3 Se Vitacomoda subisse costi, spese legali o transazioni coattive, l’Ente le rimborserà integralmente, anche in via di regresso, entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Articolo 7 — Penale per inadempienza (inclusi corsi Bando Gol)
7.1 In caso di inadempienza dell’Ente agli obblighi del Contratto, del bando Gol o della prestazione verso gli allievi (a titolo esemplificativo: mancato avvio del corso senza giustificato preavviso, cancellazione ingiustificata, mancato rispetto dei requisiti di accreditamento o assicurativi, false dichiarazioni in piattaforma), Vitacomoda potrà risolvere il Contratto e applicare una penale convenzionale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun episodio grave, oltre al risarcimento del maggior danno e alle somme già corrisposte o da restituire agli enti finanziatori o agli allievi secondo legge.
7.2 Per gli Enti che erogano corsi con Bando Gol regionale (agenzia formativa, ente bilaterale o associazione iscritta al bando), la penale si applica in aggiunta a eventuali sanzioni previste dal bando e senza pregiudizio delle azioni delle Regioni o degli organismi di controllo, di cui l’Ente assume ogni conseguenza.
7.3 La penale è cumulabile con la manleva di cui all’art. 6 e con il recupero delle commissioni spettanti a Vitacomoda per le iscrizioni già tracciate in piattaforma.
Articolo 8 — Durata e recesso
8.1 Efficacia dalla firma bilaterale; recesso con preavviso di 30 giorni, salvi obblighi per trattative in corso e clausole sopravvivenza (artt. 6 e 7).
Articolo 9 — Foro
9.1 Foro esclusivo di [città sede Vitacomoda], salvo foro inderogabile del consumatore ove applicabile.
Articolo 10 — Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.)
L’Ente dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 (intermediazione esclusiva), art. 5.2 (assicurazione), art. 6 (manleva e esonero), art. 7 (penale inadempienza e Gol), art. 9 (foro).
Accettazione vincolante: firma digitale dell’Ente + invio PEC del contratto firmato + controfirma Vitacomoda, con apposite spunte di conferma in piattaforma.
Accedi come ente formativo per firmare il contratto.
